La segnalazione a sofferenza nella Centrale dei Rischi tenuta presso la Banca d'Italia è uno degli atti più gravi che un istituto di credito possa compiere nei confronti del cliente. I suoi effetti si propagano erga omnes sul sistema bancario, determinando la sostanziale chiusura dell'accesso al credito e incidendo in modo significativo sulla operatività economica del segnalato.

Quando la segnalazione è illegittima

La segnalazione presuppone uno stato di insolvenza — non già un mero ritardo o una singola posizione di morosità — accertato all'esito di una valutazione globale della situazione patrimoniale del cliente, basata su una istruttoria documentata e condotta nel rispetto degli obblighi di diligenza dell'intermediario. Vi si aggiunge l'obbligo del preavviso al cliente, la cui omissione, di per sé, vizia la segnalazione.

Può dirsi illegittima, ed è pertanto suscettibile di cancellazione, la segnalazione: (i) effettuata in assenza di compiuta istruttoria; (ii) effettuata senza preavviso; (iii) basata su un mero ritardo o su una singola posizione, in difetto di valutazione globale; (iv) effettuata in pendenza di contestazione giudiziale o stragiudiziale non manifestamente infondata; (v) mantenuta dopo la cessione del credito, allorché la cessionaria non abbia compiuto autonoma istruttoria.

La tutela giudiziale

Lo strumento di elezione per ottenere la cancellazione è il ricorso ex art. 700 c.p.c., dinanzi al Tribunale competente. La scelta del rito cautelare risponde alla natura intrinsecamente urgente del rimedio: ogni giorno di permanenza della segnalazione comporta una compressione progressiva — e potenzialmente irreversibile — dell'accesso al credito.

All'accertamento dell'illegittimità può accompagnarsi — pur non essendone conseguenza automatica — la domanda di risarcimento del danno, sia patrimoniale (perdita di occasioni commerciali, maggiori costi di finanziamento, mancato accesso a strumenti agevolati) sia non patrimoniale (lesione della reputazione personale e commerciale del segnalato).

Considerazioni finali

La segnalazione a sofferenza è uno strumento delicato, la cui legittimità riposa su una scrupolosa applicazione delle istruzioni di Banca d'Italia. Quando tali presidi sono disattesi, l'ordinamento offre al segnalato strumenti efficaci e tempestivi: la cancellazione, anche in via d'urgenza, e il risarcimento del danno. Per le ragioni che precedono, chiunque rilevi una segnalazione sul proprio nominativo è ben consigliato a sottoporla, senza indugio, al vaglio di un legale esperto in contenzioso bancario.