Tribunale di Napoli del 22 aprile 2026
Cancellazione della segnalazione a sofferenza in Centrale dei Rischi per mancata prova del rapporto contrattuale ex art. 119 T.U.B.
Selezione di ordinanze, sentenze e accordi transattivi ottenuti nei giudizi patrocinati, in ordine cronologico dal più recente.
Cancellazione della segnalazione a sofferenza in Centrale dei Rischi per mancata prova del rapporto contrattuale ex art. 119 T.U.B.
Dichiarato inammissibile il ricorso della Banca avverso la condanna, inflittale in appello, alla restituzione di oltre € 600.000,00 in favore di società correntista.
Cessione del credito: la cessionaria deve effettuare nuovamente l'istruttoria. Revocata la segnalazione in Centrale dei Rischi.
Sospesa l'esecutività di mutuo cauzionato per contestazioni sul tasso di mora, usura e vessatorietà.
Sospesa l'esecutività di mutuo fondiario per inidoneità del titolo ad assurgere a valido titolo esecutivo.
Rigettata la domanda della banca volta ad ottenere il pagamento di € 220.000,00 da fideiussori di società di capitali.
Sospesa l'esecutività del titolo (mutuo fondiario) all'esito di opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c.
Rigettata istanza di provvisoria esecutività di decreto ingiuntivo per € 180.000,00.
Confermata condanna della banca al pagamento di € 513.980,56 in favore di socio unico di società estinta. Ammissibilità della ripetizione di indebito a conto corrente «aperto» e successione dei crediti illiquidi non riportati nel bilancio finale di liquidazione.
Confermata in appello la condanna di primaria banca alla restituzione di circa € 70.000,00 in favore della correntista.
Cancellazione segnalazione a sofferenza in Centrale dei Rischi: condannata società cessionaria del credito in sede di reclamo.
Cancellazione di segnalazione a sofferenza in Centrale dei Rischi.
Recuperati € 144.000,00 per rideterminazione del saldo di conto corrente, definito in sede di CTU conciliativa.
Rimessione alle Sezioni Unite riguardante la trattazione di un credito litigioso non incluso nel bilancio finale di liquidazione successivo alla cancellazione dal Registro delle Imprese.
Banca condannata alla restituzione di circa € 60.000,00 in favore della correntista per anomalie su conto corrente.
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