Tribunale di Napoli del 25 giugno 2026
In sede di reclamo, confermata l'illegittimità della segnalazione a sofferenza: «l'istituto di credito si è limitato a verificare la situazione di inadempimento ed a segnalare il nominativo a sofferenza in una sorta di automatismo che contraddice la ratio delle istruzioni». Confermata anche la condanna ex art. 614 bis c.p.c. al pagamento di € 500,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'ordine di cancellazione.