Tra le questioni più sottili — ed al tempo stesso più gravide di conseguenze per il mutuatario — si colloca quella della indeterminatezza contrattuale che si genera, in non pochi mutui a tasso variabile, dalla mancata esplicitazione del regime di capitalizzazione composta applicato dal mutuante. Si tratta, occorre precisarlo sin da subito, di una nullità che non discende dall'an del regime composto in sé considerato, bensì dalla circostanza che esso non sia reso conoscibile al mutuatario attraverso la sola lettura del contratto. Il principio cardine è che il contratto bancario deve indicare puntualmente tutte le condizioni economiche ed in particolare il tasso, gli oneri e — non da ultimo — il criterio di calcolo degli interessi. Ove tale indicazione manchi, ovvero non sia desumibile dall'esame del complessivo impianto contrattuale, il contratto è nullo per indeterminatezza dell'oggetto.
L'art. 117 T.U.B. e il requisito della trasparenza
L'art. 117 del Testo Unico Bancario impone — a pena di nullità — la forma scritta dei contratti bancari e la specificazione, al loro interno, di tutte le condizioni applicate. Non è sufficiente la mera enunciazione di un tasso nominale: occorre che il mutuatario sia in grado di ricostruire, attraverso la sola lettura del contratto, l'intero meccanismo di calcolo degli interessi. Ove il contratto rechi soltanto l'indicazione del TAN e del parametro di indicizzazione (tipicamente, l'Euribor), senza specificare il criterio di capitalizzazione — semplice o composta — degli interessi, il mutuatario non è messo nelle condizioni di verificare l'effettivo costo del finanziamento.
Capitalizzazione semplice e capitalizzazione composta
In un mutuo con piano di ammortamento alla francese il tasso effettivamente sopportato può divergere, anche significativamente, dal tasso nominale annunciato, in ragione del fatto che il regime finanziario applicato è quello della capitalizzazione composta, ove non diversamente pattuito. Su un mutuo di importo significativo e di durata pluriennale, l'applicazione del regime composto in luogo di quello semplice può comportare un onere aggiuntivo quantificabile in molte migliaia di euro. È precisamente questa divergenza — quando non resa intelligibile dal contratto — a costituire il nucleo della contestazione.
Le conseguenze della nullità
La nullità del contratto per indeterminatezza non si traduce nella restituzione integrale del capitale erogato. Ai sensi dell'art. 117, comma 7, T.U.B., il piano di rimborso del mutuo viene ricalcolato con sostituzione degli interessi pattuiti ed applicati con quelli corrispondenti al tasso nominale minimo dei buoni ordinari del Tesoro annuali emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto.
La speculazione in atto e la necessità di un approccio mediano
Si impone, tuttavia, una notazione di metodo. Sulla questione della indeterminatezza del regime di capitalizzazione — divenuta in tempi recenti oggetto di attenzione mediatica oltre che giurisprudenziale — si è sviluppata una vera e propria speculazione, ad opera tanto di taluni operatori del settore quanto di soggetti privi della necessaria qualificazione tecnica, che presentano l'azione giudiziale come rimedio pressoché automatico avverso qualunque mutuo a tasso variabile. Si tratta di una rappresentazione fuorviante, che non rende un buon servizio né al mutuatario né alla materia.
La via corretta è, come sempre, quella mediana: non tutti i mutui a tasso variabile sono nulli, ma soltanto quelli che presentano determinate caratteristiche. È del tutto inutile — anzi, è dannoso per il cliente — agire in giudizio per contratti rispetto ai quali i presupposti della nullità non sussistono: ne consegue, di norma, il rigetto della domanda, con condanna alle spese e nessun beneficio per il mutuatario.
Considerazioni finali
La materia è tecnicamente complessa ed esige rigore nell'analisi del contratto e nell'impostazione della domanda. Proprio per questo è necessario affidarsi a professionisti specializzati nel contenzioso bancario e — soprattutto — a professionisti nei confronti dei quali si possa riporre piena fiducia: fiducia, in particolare, sul fatto che, ove l'azione non sia possibile o non sia conveniente, ciò venga detto al cliente con chiarezza, prima e non dopo l'instaurazione del giudizio.
Si tratta di un punto centrale, ed è bene esplicitarlo. Nella questione dei mutui — argomento sul quale il contenzioso si è sviluppato solo di recente, e la cui elaborazione giurisprudenziale è tuttora in fase di consolidamento — la qualità del professionista non si misura tanto, e non si misura solo, dal numero delle azioni intraprese (magari poi esitate negativamente), bensì anche, e forse soprattutto, dal numero di clienti che si sono saputi dissuadere dall'intraprendere azioni infondate o comunque assai rischiose. È in questa selezione preventiva — silenziosa, poco visibile, ma decisiva — che si esprime il vero servizio reso al cliente: evitargli un giudizio destinato al rigetto, con il relativo carico di spese, è risultato non meno pregevole di una sentenza favorevole.
Per le ragioni che precedono, ogni mutuatario che nutra dubbi sulla legittimità del proprio contratto — ed in particolare ogni mutuatario destinatario di un atto di precetto ovvero di un'esecuzione già intrapresa — è ben consigliato a sottoporre il contratto al vaglio tecnico-giuridico di un legale esperto della materia, nella consapevolezza che la prima e più importante valutazione che gli verrà restituita riguarda proprio la fattibilità dell'azione/opposizione, prima ancora della sua possibile fondatezza nel merito.