La consegna della documentazione contrattuale costituisce un requisito funzionale della forma ai sensi dell'art. 23 T.U.F., posto sullo stesso piano della redazione per iscritto dell'accordo; la sua omissione dà luogo a una nullità di protezione a tutela del contraente debole (App. Milano, Sez. I, 28 aprile 2026, n. 1302).